
Quali sono le responsabilità del comitato direttivo delle ASD? Molti ne sono all’oscuro o ne conoscono solo una parte, in questo post cerchiamo di chiarire meglio alcune nozioni di base.
In una ASD gli amministratori sono responsabili nei confronti dell’associazione se causano danni attraverso la loro condotta e se non adempiono ad un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo.

Inoltre, per i debiti o gli impegni contrattuali assunti dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione. Di queste obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Presidente e consiglieri sono responsabili in solido
Questo vuol dire che, per i debiti dell’associazione, risponde l’associazione con il proprio patrimonio, ma se risultasse insufficiente, il presidente, i membri del Consiglio Direttivo o chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, sono chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale.
Per spiegarla in parole più semplici, supponiamo che il consiglio direttivo deliberi l’acquisto di un rig attraverso una forma di credito e che l’associazione non sia ad un certo punto di grado di pagarlo, saranno il presidente ed i membri del consiglio che l’hanno approvata a dover rispondere con i propri denari.
Il presidente e i consiglieri sono responsabili solo degli atti compiuti e dei debiti contratti durante la loro gestione e non di ciò che è stato fatto da altri primo o dopo di loro. E’ anche esente da responsabilità il consigliere che non ha partecipato all’atto che ha causato il danno o la pendenza economica, salvo il caso in cui, avendo cognizione dell’atto che si stava per compiere o approvare, egli non abbia espresso il proprio dissenso.
In alcuni casi gli amministratori dell’associazione potrebbero essere chiamati a rispondere civilmente e penalmente in caso di danni ai soci causati da incidenti imputabili a carenze organizzative o ad attività gestite senza precauzioni.
Assicurazione e buona gestione sono un aiuto per evitare problemi
Per far fronte ad alcune di queste eventualità la ASD stipula di una polizza assicurativa base che spesso viene fornita dalla Federazione o Ente Nazionale a cui il Box si associa ma che non sempre garantisce la totale copertura di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi al Box nei confronti dei soci, ma non i debiti e gli atti degli amministratori.
Per avere un po’ più di tranquillità ed adempiere anche da quanto richiesto dalla Legge, gli amministratori, oltre all’assicurazione obbligatoria stipulata attraverso la Federazione o Ente secondo quanto stabilito decreto ministeriale 3 Novembre 2010 del Consiglio dei Ministri, dovrebbero:
- accertarsi che i tutti i soci si sottopongano, ogni anno, alla visita medica di controllo e ottengano il certificato medico richiedendo una copia del certificato da conservare ta i propri documenti
- accertarsi del corretto funzionamento delle attrezzature sportive e della loro manutenzione.
- verificare la preparazione degli Istruttori Sportivi
Vanno inoltre seguite seguire le principali prescrizioni del “Testo Unico Sulla Salute e Sulla Sicurezza sul Lavoro” (D.Lgs 09.04.08 n. 81), che prevede:
- individuazione del Datore di lavoro (normalmente il presidente della ASD o il proprietario della struttura affidata alla ASD);
- effettuare l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, indicando l’organigramma della società, i rischi presenti, le misure di prevenzione e protezione collegate all’attività sportiva-ricreativa della ASD;
- il presidente deve nominare gli addetti antincendio e primo soccorso, o altrimenti svolgere direttamente tali compiti;
- redigere il piano di emergenza con semplici regole da applicare in caso di incendio, infortunio o eventi sismici e meteorologici;
- informare e formare i soci;
- disporre di una cassetta di sicurezza contenente i presidi previsti (D.M. 388/03) copia del piano di planimetria e numeri telefonici per emergenze; 8) consegnare i DPI (dispositivi di protezione individuale) ove previsto.
Occhio ai contratti di abbonamento e di erogazione del servizio
E’ chiaro che anche una contrattualistica ben studiata e che tengo conto dei vari aspetti dell’erogazione del servizio ai cosi e delle eventuali problematiche che ne potrebbero insorgere, sia un valido aiuto per proteggere meglio gli amministratore e le loro reponsabilità sia civili, sia penali.
Vale pertanto rivedere la propria modulistica contrattuale con un avvocato civilista che sia in grado di consigliare come gestire questo aspetto dell’associazione e garantirvi sonni più tranquilli.